Mano alla contabilità: così migliora l’affidabilità fiscale

Fabrizio G. Poggiani


Per migliorare l’affidabilità fiscale è bene che il contribuente rivisiti la propria contabilità ufficiale. Con scritture di integrazione e rettifica, da eseguire in sede di chiusura di bilancio, come esempio di voci su cui intervenire nei limiti di quanto possibile (e non nei limiti di quanto consentito). È l’invito, espresso chiaramente all’interno dell’allegato alla nota di aggiornamento del documento di economia e finanza (Nadef) 2019, presentato dal governo lo scorso 30 settembre.


Gli estensori partono dal superamento dei vecchi sistemi di accertamento induttivo del reddito dei contribuenti (studi di settore e parametri), per arrivare ad analizzare gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) destinati a favorire la compliance e a premiare i contribuenti più virtuosi, contrastando, nello stesso tempo, le condotte distorsive della concorrenza e delle regole di mercato.


Si ricorda, innanzitutto, che il sistema degli ormai trapassati studi di settore era basato sulla stima di un livello di congruità dei ricavi e compensi dichiarati, abbinato alla coerenza di taluni indicatori, con la conseguente possibilità, in caso di scostamento, di autorizzare l’amministrazione finanziaria ad eseguire accertamenti presuntivi. Gli Isa, invece, si basano su un «modello di business» (Mob) con la conseguenza che i contribuenti sono distinti in gruppi omogenei, non in base alle caratteristiche strutturali similari, ma sulla base di fattori che definiscono il modello organizzativo che rappresenta, di fatto, la struttura della catena del valore alla base del processo di produzione del bene o del servizio, essendo espressione delle differenti combinazioni delle funzioni operative dell’impresa, come la produzione, la logistica e la parte commerciale; il modello è basato sull’analisi economica e appare rappresentativo delle modalità, dice espressamente il documento, con cui il soggetto economico opera sul mercato. 


Il sistema, per gli estensori del documento di finanza pubblica presenta alcuni vantaggi, anche in termini di minori dati da indicare, introduce un’analisi uniforme e standardizzata e tiene conto del modo di operare dell’imprenditore, perché utilizza alcuni indicatori, come quelli relativi ai ricavi o compensi per addetto, al valore aggiunto per addetto e al reddito per addetto, con l’adozione di una forma logaritmica su valori pro capite.


Tutto questo, però, in linea completamente teorica. In realtà, l’applicazione pratica degli Isa ha evidenziato, fin da subito, criticità per i contribuenti più strutturati ma con bassa marginalità e per i contribuenti che, pur muovendo importi elevati, hanno una bassissima marginalità; il caso lampante è quello dei promotori finanziari che gestiscono patrimoni esorbitanti ma che, sebbene blindati contrattualmente dalle compagnie, hanno una provvigione di entità contenuta e dei commercialisti generalisti con incarichi a forfait, a vantaggio di imprese immobiliari di gestione con nessun addetto e locazioni contenute, pur in presenza di un valore cospicuo di cespiti.


Detto ciò, è noto che è possibile ottenere voti sufficienti, anche per agguantare il regime premiale, sia verificando i dati esterni, sia dichiarando ulteriori componenti positivi ma, dal documento in commento, anche «modificando i dati contabili e strutturali» della dichiarazione Isa ovvero, e questa è la vera novità espressa nel medesimo documento, rivisitando «nel caso lo ritenga opportuno, la propria contabilità nei limiti in cui questo è possibile», per esempio, intervenendo sulle «scritture di integrazione e rettifica in sede di chiusura di bilancio» (pag. 235 dell’allegato).


Il «suggerimento» di intervenire, in modifica, sulle scritture di assestamento e/o chiusura di fine anno equivale, più o meno, ad autorizzare il contribuente a eseguire un mero aggiotaggio su quei valori dalle stesse scritture rappresentati.


Per i più tecnici significa intervenire, al solo fine di ottenere la pagella più bella e «nel caso lo (si) ritenga opportuno», ma sempre «nei limiti in cui questo è possibile» (e non nei limiti di quanto consentito), sui valori relativi alle rimanenze, agli ammortamenti, ai ratei e risconti, alle fatture da emettere e da ricevere e agli accantonamenti di ogni tipo e, quindi, volendo pensare bene, significa invitare l’imprenditore a rivedere le proprie strategie e convinzioni (si pensi al processo di ammortamento di un macchinario) per evitare l’ingresso nella lista dei cattivi o al fine di ottenere i benefici premiali, di cui al provvedimento del 10 aprile scorso. 


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